CODICE ETICO

I principi etici ed i valori che guidano la cultura e la condotta aziendale

1. Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito anche solo “Codice”) raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell’interesse di LUBEA s.r.l. (di seguito la “Società”) sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione aziendale.

Esso è elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

2. Principi generali

I. Introduzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in particolare, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, destinata ad operare nel caso in cui vengano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio alcune tipologie di reato ivi espressamente previste, da parte di due categorie di persone fisiche:

1. coloro che rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente medesimo, ovvero

2. coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti. 

L’art. 6 del predetto decreto stabilisce peraltro che l’ente non risponde del reato se prova (tra le altre cose) che “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” e che “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001”, adottate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e aggiornate, da ultimo, nel marzo del 2014, si prevede quale elemento essenziale del sistema di controllo preventivo previsto dal D. Lgs. 231/2001 l’adozione di un codice etico, inteso quale documento ufficiale dell’ente, contenente l’insieme dei diritti, dei doveri, delle responsabilità dell’ente nei confronti dei c.d. “portatori d’interesse” (cioè tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni i cui interessi sono influenzati in modo diretto o indiretto dall’attività di LUBEA, quali dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Si precisa inoltre che il codice etico deve mirare a “raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo”, e deve essere approvato dal massimo vertice dell’ente.

L’adozione di un codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente i principi ed i valori ai quali si ispira tutta l’attività di LUBEA, delle società dalla stessa controllate incluse, e che devono indirizzare i comportamenti di tutti i dipendenti e di coloro che collaborano con la società, oltre ad essere uno strumento fondamentale per contrastare i reati ai quali fa riferimento il D. Lgs. 231/2001, costituisce anche un elemento necessario al fine di garantire la correttezza dell’operato, la reputazione del nome ed il successo imprenditoriale della società.

II. Destinatari

Le norme contenute nel presente Codice Etico hanno come destinatari:

  • tutti i soggetti in posizione apicale di LUBEA (e delle Società dalla stessa controllate), che rivestono cioè funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Azienda ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente;
  • tutte le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti;
  • tutti i soggetti che, senza esserne dipendenti, cooperano a vario titolo con LUBEA (o con le Società da essa controllate), svolgono attività presso, per conto o nell’interesse di tali Società, intrattengono con esse rapporti commerciali, ricevono da quegli incarichi o hanno con esse rapporti durevoli (consulenti, fornitori, clienti, agenti, prestatori d’opera, partner commerciali, appaltatori, ecc.).

Tali soggetti (di seguito semplicemente “i destinatari”) si impegnano a rispettare e a dare piena applicazione alle norme contenute nel Codice Etico per tutto il periodo di tempo in cui presteranno la loro attività lavorativa alle dipendenze di LUBEA (o delle Società controllate) o collaboreranno (nel senso ampio sopra descritto) con esse.
Coloro che hanno il compito di fissare la politica aziendale, di amministrare e gestire sotto tutti i punti di vista la società (ad es. i membri del Consiglio di Amministrazione) devono inoltre ispirare ogni scelta decisionale ai principi ed alle regole contenute nel Codice Etico.
Di seguito, per comodità, si farà riferimento alla sola società LUBEA; resta fermo, peraltro, che gli obblighi ed i principi ai quali si farà riferimento debbono essere rispettati anche dalle società controllate da LUBEA e dai loro dipendenti.
Il compito di vigilare sull’osservanza del Codice (parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001), diffondere i principi etici e i valori della Società spetta a tutti i dipendenti ed in particolar modo ai dirigenti. Per contro, il compito di chiarire eventuali dubbi interpretativi nonché il compito di ricevere le segnalazioni di eventuali violazioni del Codice e proporre eventuali interventi migliorativi delle previsioni del Codice stesso è demandato all’organismo di Vigilanza istituito da LUBEA ai sensi del d.lgs. 231/2001, al quale è altresì affidato il generale compito di vigilare sul funzionamento sull’osservanza del suddetto modello organizzativo nonché di curarne l’aggiornamento.

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei destinatari mediante apposite ed idonee attività di comunicazione.
Esso costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente della società e verrà consegnato ad ogni nuovo assunto; ogni nuovo dipendente dovrà dimostrare di averlo letto e compreso.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i destinatari, e sulla base anche delle indicazioni dell’Organismo di vigilanza, viene elaborato annualmente un programma di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari stessi.
L’osservanza del Codice Etico costituisce, per tutti i prestatori di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c., obbligo contrattuale, la cui violazione integra un inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.
La società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente nei confronti dei terzi collaboratori, che abbiano violato le norme del Codice Etico a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la società.
I destinatari hanno inoltre l’obbligo di riferire all’Organismo di vigilanza tutte le violazioni del Codice Etico o i comportamenti in contrasto con i principi in esso contenuti, posti in essere da dipendenti o collaboratori (nel senso ampio sopra descritto) di LUBEA, dei quali siano venuti a conoscenza, o dei quali sospettino, e di collaborare con tale Organismo in tutte le attività da esso svolte.
LUBEA provvederà ad individuare adeguate modalità e procedure di segnalazione che garantiscano l’anonimato del segnalante, la sollecita verifica circa la fondatezza della stessa nonché la possibilità per il segnalato di essere sentito dall’Organismo di vigilanza.
Il segnalante non potrà subire alcuna ritorsione, discriminazione, o altra conseguenza negativa quale effetto della segnalazione.
La società si impegna a garantire la segretezza del nominativo del segnalante – nei limiti degli obblighi di comunicazione eventualmente previsti dalla legge – e a garantirne la salvaguardia da ogni forma di penalizzazione in conseguenza della segnalazione.
È compito della società effettuare verifiche periodiche (con cadenza almeno annuale) in ordine all’osservanza ed alla corretta applicazione delle norme del Codice Etico nonché di curare l’aggiornamento dello stesso – anche su segnalazione dell’Organismo di vigilanza – ove emergano violazioni di esso, cambiamenti rilevanti nell’attività di LUBEA o altre circostanze che rendano necessarie modifiche od integrazioni (quali ad esempio novità normative).

III.Valori

Di seguito sono indicati i valori ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti da LUBEA ed a cui devono far riferimento i diversi stakeholder coinvolti, relativamente al proprio ruolo e al tipo di attività svolta, per favorire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società.

Trasparenza

Le informazioni diffuse da LUBEA sono complete, trasparenti, accurate e comprensibili.
LUBEA si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione ed il proprio andamento senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo mediante le funzioni a ciò demandate.

 Rispetto della legge

L’osservanza della legge è un requisito inderogabile per LUBEA e per tutti i suoi dipendenti e collaboratori, che sono tenuti ad uniformare ad essa ogni loro comportamento.
Ogni dipendente o collaboratore deve essere a conoscenza delle norme di legge che disciplinano l’attività di sua competenza.
Laddove vi possa essere un apparente conflitto tra le norme di diligenza professionale e disposizioni di legge, e comunque in caso di difficile interpretazione e applicazione della legge, il lavoratore potrà consultare il proprio responsabile, la funzione legale ovvero l’Organismo di Vigilanza, i quali forniranno al richiedente tempestive indicazioni.

Attenzione al dipendente

LUBEA promuove politiche finalizzate a valorizzare le risorse umane interne e garantire loro una crescita professionale significativa, con la convinzione che rappresentino il principale fattore di successo aziendale. LUBEA alimenta e favorisce le possibilità lavorative dei giovani, con un occhio di riguardo all’occupazione femminile.
LUBEA investe su giovani risorse, considerate un autentico valore aggiunto per l’azienda a servizio dei clienti che sprona a lavorare in gruppo per raggiungere un risultato comune. Sono garantite pari opportunità nell’ambito dell’attività lavorativa e non sono tollerate forme di discriminazione o molestia né un ambiente di lavoro offensivo o intimidatorio. LUBEA si impegna a promuovere il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona, garantendo la dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri.
LUBEA promuove lo spirito di squadra e di reciproca collaborazione e si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.

 Cura del cliente

LUBEA riserva la massima attenzione nei confronti dei clienti e si impegna a garantire alti standard qualitativi del servizio offerto nonché dei processi post-vendita al fine di assicurare la soddisfazione al cliente.
I rapporti contrattuali con i clienti sono improntati a principi di correttezza ed onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, contraddistinti dalla massima collaborazione da parte della società.
In particolare, tutti i rapporti con i clienti (comunicazioni, contratti, informazioni pubblicitarie) dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

  • dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti, nonché il generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali;
  • dovrà essere utilizzato un linguaggio chiaro e comprensibile;
  • al cliente non dovrà essere volontariamente omessa alcuna circostanza rilevante ai fini della sua decisione.

Ogni variazione del contratto dovrà essere tempestivamente comunicata al cliente. La società non utilizza con la propria clientela strumenti di pubblicità non veritieri.

Responsabilità verso la collettività

LUBEA sostiene iniziative sociali, culturali ed educative supportando organismi ed enti no profit e iniziative di carattere umanitario.

 Lealtà e integrità

Nello svolgimento delle proprie attività LUBEA persegue una condotta ispirata all’integrità morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà, correttezza e buona fede.
LUBEA sviluppa le proprie attività preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri competitor e impegnandosi a promuovere una competizione leale, considerata quale elemento finalizzato al raggiungimento anche dei propri interessi, oltre che di quelli dei clienti, delle altre Aziende del mercato operanti nello stesso settore e di tutti coloro che vengono direttamente o indirettamente in contatto con l’attività della stessa (quali i dipendenti, i clienti, i consumatori, i fornitori, i finanziatori, ecc.). Vengono pertanto evitati coinvolgimenti in operazioni di divisione dei mercati con altri concorrenti ed altre condotte finalizzate a limitare la produzione e la vendita, in violazione dei principi della libera concorrenza.

Semplicità

LUBEA adotta la semplicità come vero e proprio fattore etico di sviluppo.
LUBEA si propone di portare valore aggiunto nei confronti dei propri clienti e partner offrendo dei servizi nella più totale trasparenza e con chiare e semplici proposte sia tecniche che di natura economica garantendo sempre il pieno rispetto dei requirements progettuali in linea con le indicazioni ricevute dal cliente. 

Per questo motivo, la proposizione commerciale di LUBEA riflette il suo modello di semplicità: LUBEA propone al cliente offerte semplici, chiare e trasparenti.

3. Rapporti con dipendenti e collaboratori

I. Regole di condotta nella selezione, assunzione ed esecuzione del rapporto di lavoro

La valutazione e selezione del personale da assumere è effettuata nel rispetto delle pari opportunità di lavoro, senza discriminazione di sesso, età, razza, lingua, religione, opinioni politiche e sindacali o condizioni personali e sociali.
Le informazioni richieste al lavoratore sono esclusivamente quelle rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle opinioni personali del lavoratore.
La società vieta fermamente qualunque atto di favoritismo, nepotismo, discriminazione o clientelismo in qualunque ambito della vita sociale (selezione del personale – per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato – promozioni, premi, ecc.).
È fatto divieto a tutti i destinatari di sollecitare o accettare promesse o versamenti di denaro ovvero prestazioni di alcun tipo, che possano essere finalizzati all’assunzione, al trasferimento ovvero alla promozione di un lavoratore.
I lavoratori sono assunti con regolare contratto di lavoro, conformemente alle norme di legge ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
LUBEA offre le medesime opportunità di carriera a coloro che risultino in possesso delle caratteristiche richieste per l’accesso a funzioni, incarichi e/o profili superiori, senza discriminazione alcuna e sulla base di criteri meritocratici, di competenza professionale acquisita e, comunque, sulla base di parametri strettamente professionali.
LUBEA considera la formazione del personale e l’aggiornamento costante su specifiche tematiche (ad esempio, sulla sicurezza ed igiene del lavoro) esigenza primaria dell’azienda.
Compatibilmente con l’efficienza generale del lavoro, verranno favorite quelle flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolino la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli. È fatto divieto al superiore gerarchico richiedere, quale atto dovuto, prestazioni, favori personali ed ogni comportamento integranti una violazione del presente Codice.
LUBEA si impegna a tutelare il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona.
A tal fine la società si impegna a rimuovere ogni ostacolo all’attuazione di questi diritti, in modo da garantire il rispetto dell’inviolabilità della persona umana, e da tutelare tutti coloro che operano all’interno di LUBEA da qualsiasi atto o comportamento che produca effetto pregiudizievole nei rapporti interpersonali e che discrimini, anche in via indiretta, in ragione di sesso, età, razza, lingua, religione, opinioni politiche e sindacali o condizioni personali e sociali.
I responsabili delle strutture e delle funzioni aziendali hanno il dovere di prevenire il verificarsi di discriminazioni, e di ogni atto e comportamento lesivi della dignità della persona. Tutti i dipendenti ed i collaboratori di LUBEA devono contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità delle persone.
Chiunque, nel prestare la propria attività in favore della Società, ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo può segnalare l’accaduto all’Organismo di vigilanza. È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dipendente che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti incresciosi.

II. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

LUBEA pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati alla sicurezza e alla salute di dirigenti e dipendenti, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.
LUBEA promuove e protegge la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. A tal fine la società, quale datore di lavoro, nonché i dirigenti ed i preposti – per quanto di loro competenza – hanno l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi originariamente introdotti dal D. Lgs. 626/1994, ed ora contenuti nel D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, ed in particolare di predisporre ed attuare le misure generali di tutela del lavoratore e di realizzare tutti gli altri comportamenti indicati nei medesimi decreti legislativi, o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, promuovendo altresì condotte responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.
In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese ed attuate le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono così individuarsi:

  • evitare i rischi;
  • valutare i rischi che non possono essere evitati in quanto connaturati all’attività stessa della società;
  • svolgere un’attività di prevenzione che neutralizzi i rischi alla fonte e li riduca al minimo, programmando tale attività nel rispetto della tecnica, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro;
  • attribuire importanza alle misure di protezione collettive ed individuali, svolgendo un costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle stesse;
  • sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è di meno, provvedendo ad un costante aggiornamento delle apparecchiature e delle strumentazioni tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
  • impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, svolgendo un’effettiva attività di formazione;
  • programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • adeguare il lavoro dell’uomo con riferimento alla concezione dei posti di lavoro, alla scelta delle attrezzature e dei metodi produttivi, al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e di ridurre eventuali effetti negativi sulla salute.
  • I dipendenti e/o collaboratori, a loro volta, devono rispettare gli obblighi previsti nella normativa sopra richiamata, contribuendo all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge o dall’autorità competente ed alla realizzazione delle misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori.

LUBEA si impegna a far rispettare che i sopraindicati principi e criteri vengano rispettati da tutto il proprio personale.

III. Conflitto di interessi

I destinatari, nell’esecuzione delle prestazioni loro assegnate e nell’esercizio dei loro compiti devono sempre perseguire l’interesse primario della società, fermo restando il rispetto della legge e delle norme e dei principi fissati nel presente Codice.
Essi dovranno inoltre evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività personali e aziendali. Per conflitto di interesse si intende la situazione nella quale il dipendente/collaboratore, in relazione ad una determinata operazione, abbia (anche solo potenzialmente), per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
A titolo meramente esemplificativo, integrano un conflitto di interessi:

  • la cointeressenza – a qualsiasi titolo, palese od occulta – di un destinatario o di suoi familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
  • la rivelazione o l’impiego di notizie ed informazioni apprese nello svolgimento dell’attività lavorativa, a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della società;
  • lo svolgimento di attività lavorative di qualunque tipo presso clienti, fornitori concorrenti o presso terzi in contrasto con gli interessi della società;
  • la stipulazione di contratti o l’avvio di trattative per conto della società, che abbiano come controparte familiari o soci del dipendente, ovvero soggetti in qualunque modo allo stesso riconducibili;
  • in generale la strumentalizzazione della propria posizione all’interno della società per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della società.

Nel caso in cui si verifichi una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi, il dipendente o collaboratore coinvolto deve immediatamente darne comunicazione al proprio superiore gerarchico nonché all’Organismo di vigilanza, i quali individueranno le misure necessarie a far cessare tale situazione e, ove vi sia una possibile violazione delle disposizioni del presente Codice, valuteranno l’opportunità di procedere all’instaurazione di un procedimento disciplinare.

È dovere di ogni destinatario, ove venga a conoscenza di possibili situazioni di conflitto di interesse riguardanti altri dipendenti o collaboratori, informarne immediatamente l’Organismo di vigilanza.

Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio/utilità, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio/utilità comunque nel rispetto delle policy aziendali.

4. Tutela dei beni aziendali

I. Tutela del patrimonio aziendale e dell’ambiente di lavoro

Ogni dipendente è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili ed immobili, le risorse tecnologiche ed i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il know-how di LUBEA.
In particolare, ogni dipendente deve:

  • usare i beni aziendali secondo le policy aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l’uso non autorizzato od il furto;
  • evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse della Società;
  • mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti la Società o partner commerciali della Società, evitando di rivelarle a terzi;
  • rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle policy di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
  • non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio non educato o non professionale, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all’immagine aziendale;
  • custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale ed il proprio codice di accesso alle banche dati aziendali;
  • non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;
  • non utilizzare i sistemi di comunicazione aziendali (e-mail, intranet, ecc.) e il web per fini diversi da quelli professionali e di servizio; Inoltre, a ciascun dipendente coinvolto nei rapporti con fornitori di contenuti è fatto divieto di acquistare e diffondere contenuti in contrasto con le previsioni di legge (es. materiale pedofilo).

Ogni dipendente è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi per LUBEA.
I principi sopra previsti sono applicabili anche ai collaboratori, nella misura in cui gli stessi possano essere concretamente coinvolti nella salvaguardia del patrimonio aziendale, in quanto sia loro consentito di utilizzare attrezzature, risorse o beni (come sopra meglio descritti) della Società.

II.Tutela dell’immagine aziendale

La buona reputazione e/o l’immagine di LUBEA rappresenta una risorsa immateriale essenziale.
I dipendenti di LUBEA si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, clienti, fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli standard comuni alle aziende delle dimensioni e del rilievo di LUBEA.

5. Rapporti con i terzi

I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Integrità, correttezza e trasparenza sono i valori che devono essere rispettati dai destinatari in tutti i rapporti, all’interno ed all’esterno dell’azienda. I rapporti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio, ed in generale con tutti i soggetti pubblici devono caratterizzarsi per la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili e devono uniformarsi a principi di diligenza, trasparenza ed onestà. Tali rapporti possono essere tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale a ciò autorizzato, e devono essere analiticamente ricostruiti in apposita documentazione, che deve essere custodita con cura per eventuali controlli. È proibito concedere, offrire o promettere denaro, doni o regalie di ogni tipo a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, per compensare o ripagare gli stessi di un atto del loro ufficio ovvero per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
Regalie di modico valore ed atti di cortesia commerciale sono ammessi soltanto se tali da non compromettere l’integrità delle parti e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione e da non poter essere interpretati, in alcun modo, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. Nel caso in cui venga effettuata una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
Se la società si avvale di un consulente o di un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai dipendenti della società.
LUBEA non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d’interesse.
Sono assolutamente vietate, nel corso di una trattativa d’affari, o in qualunque tipo di rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione le seguenti azioni (dirette o indirette):

  • esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali a favore del dipendente della P.A. che rappresenta la P.A. nella trattativa in corso, di suoi familiari o di persone a quello comunque riconducibili;
  • offrire o fornire omaggi di qualunque tipo, ad esclusione di quelli di modico valore che costituiscano una lecita prassi commerciale;
  • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  • influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

È inoltre vietata l’assunzione, alle dipendenze dell’ente, di ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d’affari, o ad avallare le richieste effettuate dall’ente alla Pubblica Amministrazione.
In casi eccezionali, è ammissibile l’assunzione di tali soggetti solo previa autorizzazione dell’Organismo di vigilanza, il quale deve preliminarmente accertare la correttezza della procedura alla quale la persona da assumere (o parente) è intervenuto quale impiegato della Pubblica Amministrazione, verificando altresì che la scelta del candidato da assumere sia stata operata sulla base di criteri meritocratici.
Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dall’ente o da terzi va segnalata tempestivamente all’Organismo di vigilanza. L’ente può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti.
LUBEA non può trarre vantaggi derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non tramite la lecita costituzione di rapporti contrattuali, provvedimenti ottenuti lecitamente e/o erogazioni di qualsiasi natura, conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse.
In particolare, i destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti volti ad evitare:

  • l’ottenimento indebito, da parte della Società, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
  • ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte di Soggetti Pubblici, tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l’omissione di informazioni dovute, o mediante artifici e raggiri;
  • la destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate ottenuti dalla Società, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi.

II. Rapporti con le Authority regolatrici del mercato

LUBEA rispetta scrupolosamente le regole antitrust e quelle dettate dagli organi regolatori del mercato (ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.).
Nei confronti delle autorità di vigilanza competenti, le informazioni devono essere presentate solo dai dipendenti specificamente incaricati dalla società. I dipendenti, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno l’obbligo di collaborare con tali autorità e di rispondere con correttezza e tempestività ad ogni loro richiesta.

III. Rapporti con le Autorità di Vigilanza – Autorità Giudiziarie

LUBEA agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia. Nello svolgimento della propria attività, LUBEA collabora con i rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, fornendo tutte le informazioni richieste da tali Autorità, in maniera completa, corretta, veritiera, adeguata e tempestiva.
LUBEA richiede ai destinatari di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto delle Autorità di Vigilanza.
In previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, è vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento.
Nei rapporti con le Istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, LUBEA si impegna a:

  • instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
  • rappresentare gli interessi e le posizioni proprie in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

IV. Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali.

LUBEA non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano un fine esclusivamente o prevalentemente politico, si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici e non eroga contributi ad organizzazioni sindacali o associazioni con le quali possa ravvisarsi un conflitto di interessi. L’erogazione di qualsiasi contributo dovrà, comunque, avvenire sempre nel pieno rispetto delle norme di legge ed essere adeguatamente documentato.

V. Rapporti con i mezzi di comunicazione

LUBEA è impegnata a fornire ai media comunicazioni conformi e coerenti con le politiche ed i programmi aziendali, veritiere, coerenti tra loro, trasparenti e non strumentali.
A tal fine i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono di esclusiva pertinenza del Presidente, dell’Amministratore Delegato e delle funzioni aziendali preposte, anche nel rispetto della fondamentale esigenza di riservatezza che le informazioni di natura interna impongono. Le informazioni riguardanti obiettivi, risultati e punti di vista dell’Azienda sono fornite dal Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Top Management. L’effettuazione di pubblici interventi, anche attraverso i media, la partecipazione a convegni, congressi e seminari, la redazione di articoli e saggi è autorizzata dal Top Management di appartenenza, previa condivisione dei testi e delle relazioni predisposte, ove necessario in relazione alle tematiche trattate, con il Responsabile al riguardo interessato. Nell’ambito della pubblicità su riviste del settore, LUBEA osserva la massima trasparenza, impegnandosi a mantenere la netta separazione tra informazione e pubblicità ed a garantire sempre al lettore l’immediata riconoscibilità del messaggio  promozionale; nella redazione delle campagne pubblicitarie e nella diffusione al pubblico delle informazioni relative ai prodotti/servizi dell’azienda, LUBEA deve accertare che i dati diffusi siano corretti e conformi alla normativa vigente.

VI. Rapporti con i fornitori e coi partner commerciali

a. Regole generali di comportamento

LUBEA impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori ai principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e concorrenza. In particolare, i dipendenti di LUBEA preposti alla gestione dei fornitori devono:

  • osservare scrupolosamente le prassi operative e le procedure interne relative alla selezione dei fornitori ed alla gestione dei rapporti con gli stessi;
  • ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
  • osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
  • nei rapporti con fornitori di contenuti relativi ai servizi di videofonia mobile, non acquistare immagini e/o contenuti in contrasto con le previsioni di legge (es. pedofilia);
  • osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i fornitori;
  • evitare di ricevere denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque diverso da LUBEA per l’esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio;
  • evitare di dare o ricevere, direttamente o indirettamente, regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti stabiliti da apposita procedura.
b. Scelta del fornitore

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. A tal fine, i destinatari adibiti alla funzione di selezione e di gestione dei rapporti con i fornitori dovranno rispettare i seguenti principi:

    • riconoscere ai fornitori in possesso dei requisiti necessari pari opportunità di partecipazione alla selezione;
    • verificare, anche attraverso la richiesta di consegna di idonea documentazione, la sussistenza di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità dei fornitori;
    • verificare, anche attraverso la richiesta di consegna di idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla selezione dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità, know-how, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all’immagine di LUBEA;
    • rispettare le norme di legge, le altre norme applicabili, le Direttive della società e gli obblighi derivanti da contratto;
    • conformare l’attività di selezione al principio di imparzialità, garantendo pari opportunità ai candidati e finalizzando le proprie scelte all’interesse della società (sempre nel rispetto della legge);
    • utilizzare a tal fine criteri di scelta pubblici ed obiettivi (qualità del servizio, prezzo, integrità, tempestività nella consegna, disponibilità di mezzi e strutture, competenze, ecc.);
    • rispettare sempre il principio di buona fede nei rapporti contrattuali con i fornitori.
c. Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi comuni e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di LUBEA. In particolare: 

  • devono essere evitati i progetti vincolanti di lungo periodo basati su contratti a breve termine che necessitano di continui rinnovi con revisione dei prezzi, oppure contratti di consulenza, comunque denominati, senza un adeguato trasferimento di know-how;
  • non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto sfavorevole alimentando in tale fornitore un’infondata speranza in un successivo contratto più vantaggioso.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, LUBEA predispone e/o adotta:

  • la separazione dei ruoli – laddove concretamente praticabile – tra l’unità che richiede la fornitura e l’unità che stipula il relativo contratto;
  • procedure/istruzioni operative che regolamentino il dovere di documentare adeguatamente le scelte adottate (c.d. “tracciabilità”);
  • la conservazione delle informazioni e dei documenti ufficiali relativi alla selezione dei fornitori nonché dei documenti contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamati nelle procedure interne relativi agli acquisti;
  • il principio secondo cui nessun pagamento in favore del fornitore può essere effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore;
  • ii) a soggetto diverso dal fornitore, fatta eccezione per i casi in cui il pagamento debba essere effettuato a favore di terzi, diversi dal fornitore, purché ciò avvenga in modo legittimo, trasparente e documentato (ad esempio, in caso di cessione del credito da parte del fornitore), nonché
  • (iii) su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, allorché il fornitore non abbia sede all’estero, fatti salvi casi eccezionali che dovranno essere adeguatamene giustificati e documentati, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere debitamente autorizzati da adeguato livello gerarchico.

Nei singoli contratti di fornitura sono espressamente previste specifiche clausole in ordine alla conoscenza ed all’obbligo di osservanza, da parte del fornitore, dei principi contenuti nel Codice etico e nel Modello di LUBEA, all’obbligo di tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001, nonché clausole risolutive espresse azionabili da LUBEA in caso di inadempimento di tali obblighi, fatto ovviamente salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

LUBEA porta a conoscenza dei fornitori il contenuto del presente Codice e incoraggia tutti i fornitori ad adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, nonché un codice etico, in tutte le loro aziende e all’interno delle loro catene di approvvigionamento.

VII. Rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari

I dipendenti della Società sono tenuti a garantite la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che possono essere chiamati ad intrattenere con il Collegio Sindacale (qualora dovesse essere instaurato in Azienda), la società di revisione (se presente in Azienda) e i soci, relativamente alle attività di controllo da questi esercitate.

In particolare, i dipendenti della Società devono astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che possa risolversi in un diniego a eventuali sindaci, eventuali revisori o soci o che attui un’opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l’attenzione dei sindaci (in caso di loro nomina), dei revisori (se presenti) o dei soci nell’esercizio delle rispettive attività di controllo.

6. Principi per il trattamento dei dati e delle informazioni

I. Tutela della segretezza delle informazioni

I destinatari che vengono a conoscenza di informazioni riservate inerenti LUBEA, hanno il divieto di rivelarle a persone non autorizzate, sia all’interno, sia all’esterno dell’azienda.
Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo:

  • le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure;
  • i programmi d’acquisto;
  • le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi;
  • relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche;
  • informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni;
  • ogni altra informazione inerente il c.d. “know how industriale” e “know how commerciale” della società.

Ogni comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti LUBEA, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche di condotta professionale vigenti, e dovrà essere realizzata con chiarezza, trasparenza, completezza e tempestività.

II. Tutela della privacy

LUBEA assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, nel rispetto delle regole poste dalla normativa vigente. Viene garantita, in particolare, anche ai sensi del Dlgs 196 del 20 giugno 2003 ed in generale della normativa in materia di protezione dei dati personali, la privacy di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati.
A tal fine, è fatto divieto di comunicare e/o diffondere informazioni personali senza previo consenso dell’interessato, ad esclusione dei casi in cui ciò è consentito o imposto dalla legge. È inoltre vietato lo svolgimento di qualsiasi indagine in ordine alle idee, le preferenze, i gusti personali e, più in generale, ad aspetti afferenti esclusivamente la sfera privata dei dipendenti/collaboratori. Viene infine garantita, secondo le norme vigenti in materia, la privacy dei clienti, i cui dati personali, economici e di consumo non possono essere comunicati o diffusi, salvi gli obblighi di legge.

III. Sistemi informatici

LUBEA agisce nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informatici, che i destinatari del presente documento sono pertanto tenuti a rispettare.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati.

In particolare, i dipendenti e collaboratori nell’utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dalla società assumono un comportamento ispirato a principi di diligenza e correttezza. I tecnici informatici, ossia i soggetti che forniscono attività di assistenza tecnica, accertano, nel rispetto della privacy dei dipendenti ed in generale di tutte le norme di legge, il corretto utilizzo dei predetti sistemi.

IV. Diritto d’autore

LUBEA garantisce la tutela dei diritti di proprietà industriale ovvero delle opere dell’ingegno di terzi. In particolare è fatto obbligo a tutti i destinatari, nell’esercizio delle proprie attività, di attenersi a quanto consentito dagli accordi di licenza con i fornitori di software, astenendosi dall’uso o dalla riproduzione non autorizzata di software, documentazione o di qualsiasi altro materiale protetto da diritto d’autore.

7. Riciclaggio

Ai destinatari è assolutamente vietato acquistare, ricevere, occultare o impiegare in qualunque modo – nell’attività di LUBEA – beni di provenienza delittuosa (da altrui o da proprio reato), ovvero compiere sugli stessi qualsiasi operazione potenzialmente idonea ad ostacolarne la provenienza illecita. I destinatari che nutrano sospetti in ordine alla legittima provenienza di denaro o altri beni acquistati, ricevuti, impiegati o pervenuti a qualsiasi titolo in società, ovvero abbiano notizia di possibili operazioni di riciclaggio, devono segnalarlo immediatamente all’organismo di vigilanza. Prima di iniziare i rapporti commerciali con clienti e fornitori, la società e i suoi dipendenti devono acquisire informazioni in merito alla legittimità dell’operato di questi nuovi soggetti.

8. Adempimenti in materia contabile

Ogni operazione o transazione dovrà essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili, e dovrà essere altresì debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Per ogni operazione, conseguentemente, deve esservi un adeguato supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l’effettuazione di controlli in grado di attestare le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione contabile e la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei soggetti che hanno rispettivamente autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa. A tal fine la documentazione di supporto deve essere in ogni momento facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici. Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a collaborare – nell’ambito delle rispettive funzioni – affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della società sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità di LUBEA. I destinatari che vengano a conoscenza di irregolarità, omissioni, falsificazioni o in generale di violazioni del presente Codice nelle registrazioni contabili devono darne immediata comunicazione all’Organismo di vigilanza, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari.

9. Illeciti in materia societaria

Nella redazione dei documenti contabili societari, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, ovvero comunque in tutti i documenti elaborati e le comunicazioni emesse dalla società, i destinatari preposti a tali attività devono rispettare rigorosamente tutte le norme di legge, e sono comunque tenuti ad osservare i criteri di verità, trasparenza e correttezza. È fatto assoluto divieto ai destinatari, fuori dai casi consentiti dalla legge, di restituire i conferimenti ai soci, ripartire utili o riserve, ovvero compiere qualsiasi altra operazione societaria vietata dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2621-2638 c.c.).

10.Sistema sanzionatorio

L’osservanza delle norme contenute nel Codice costituisce adempimento da parte dei dipendenti di LUBEA degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c. (obblighi dei quali il contenuto del medesimo Codice rappresenta parte sostanziale ed integrante). Per quanto riguarda i dipendenti della Società, la violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e ciò indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall’instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato. LUBEA si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. In caso di violazioni del Codice poste in essere da dipendenti di LUBEA, la Società provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, e, per quanto concerne i dipendenti di qualifica non0dirigenziale, le misure disciplinari conformi a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata, nel rispetto dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della normativa vigente. In particolare, con riferimento ai lavoratori dipendenti di qualifica non dirigenziale, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 46 e ss. del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

  • richiamo verbale;
  • ammonizione scritta;
  • multa fino ad un massimo di tre ore;
  • sospensione (dal servizio e dal trattamento retributivo) fino ad un massimo di tre giorni, fatta salva l’ipotesi di sospensione cautelare non disciplinare;
  • licenziamento (per le mancanze di cui all’art. 48 dello stesso CCNL).

In caso di notizia di violazioni del Codice emerse in conseguenza delle segnalazioni dei dipendenti l’Organismo di vigilanza di LUBEA informa il responsabile della direzione risorse umane. Quest’ultimo, a seguito di un’opportuna analisi delle violazioni segnalate, decide in ordine all’eventuale sussistenza o meno di tali violazioni.
Nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare, di concerto con lo stesso Organismo di vigilanza, proporzionata alla gravità della violazione commessa. Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dall’art. 46 del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in materia di provvedimenti disciplinari. L’irrogazione delle sanzioni nei confronti di personale di livello dirigenziale comporta il coinvolgimento dell’Amministratore Delegato da parte dell’Organismo di vigilanza.
Qualora la violazione delle norme del Codice sia posta in essere da un destinatario che non sia dipendente di LUBEA (ad esempio, lavoratore autonomo, fornitore od altro soggetto legato da rapporti contrattuali con la Società), si prevede, quale sanzione, la facoltà di risoluzione del relativo contratto o il recesso per giusta causa dallo stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, e ciò indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall’instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato.
Qualora la violazione delle norme del Codice sia posta in essere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale (se nominato), detta violazione sarà valutata in funzione della sua gravità e potrà comportare – nei casi più gravi – la revoca per giusta causa degli stessi, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

11.Organismo di vigilanza

A tale organo spettano, oltre ai compiti espressamente attribuiti ad esso dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla società ai sensi del medesimo legislativo, i seguenti incarichi:

  • verificare l’applicazione e l’osservanza del Codice Etico;
  • garantire e promuovere il miglioramento continuo dell’etica nell’ambito della società anche attraverso l’analisi dei dati emersi nell’attività di verifica di cui alla lettera precedente;
  • esaminare le problematiche di interpretazione ed applicazione del Codice Etico, emanando se del caso le opportune disposizioni di esecuzione o circolari di chiarimento;
  • promuovere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico (in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; analizzare le proposte di revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali con significativo impatto sull’etica aziendale), predisponendo all’uopo programmi di formazione/ informazione finalizzati ad una sempre maggiore e capillare comprensione del Codice;
  • ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
  • segnalare al Consiglio di Amministrazione l’opportunità di procedere ad una revisione delle regole contenute nel Codice Etico, in presenza di violazioni di esso, cambiamenti rilevanti nell’attività di LUBEA o altre circostanze che rendano necessarie modifiche od integrazioni;
  • partecipare alla predisposizione di tutte le procedure operative e direttive aziendali intese a ridurre il rischio di violazione del Codice Etico, ed esprimere pareri non vincolanti in ordine alla revisione di tali procedure e direttive nonché a tutte le questioni di natura etica che potrebbero insorgere nell’ambito delle decisioni aziendali;
  • garantire l’anonimato di coloro che hanno segnalato violazioni del Codice, e tutelare tali persone da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione, penalizzazione o punizione;
  • qualora accerti la violazione di una disposizione del Codice Etico meritevole di sanzione disciplinare, l’Organismo di Vigilanza promuove il relativo procedimento presso l’organo competente, indicando la sanzione ritenuta necessaria e proporzionata alla violazione commessa, sulla base delle indicazioni contenute nel sistema disciplinare adottato dalla società. Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con coerenza, imparzialità ed uniformità, nel rispetto comunque dei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore. Nel caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare per una violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Tutti i destinatari e tutte le funzioni aziendali hanno l’obbligo di collaborare attivamente con l’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle proprie attività, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione della società.

12.Disposizioni finali

Con delibera del 29-01-2018 l’Assemblea dei Soci ha adottato il presente Codice Etico; da tale data le disposizioni ivi contenute devono essere rispettate da tutti i destinatari.
Al presente Codice viene data la più ampia diffusione possibile attraverso la pubblicazione presso gli albi e le bacheche riservate al personale; ne verrà inoltre consegnata una copia ai neo-assunti, ai collaboratori ed ai fornitori abituali.
Ogni variazione e/o integrazione di esso dovrà essere approvata dal Consiglio e comunicata tempestivamente ai destinatari, con le medesime modalità sopra indicate.